La deducibilità di costi, spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
- autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIRil cui regime di deducibilità varia in relazione al tipo di veicolo e all’utilizzo che ne viene fatto;
- autoveicoli non compresi nell’art. 164, TUIRle cui spese sono integralmente deducibili purché siano rispettati i generali principi di competenza, certezza ed inerenza all’attività22.
Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR a seguito della recente manovra di bilancio23, a decorrere dal periodo d’imposta 2007:
- i costi di acquisizione e quelli di esercizio sono deducibili nella misura del 40%;
- la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo24;
- per quanto concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o in noleggio.